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Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria e' autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:
- a)alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sul costo dei lavori di competenza privata da eseguire in connessione col programma straordinario finanziato ai termini del precedente art. 1;
- b)al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'art. 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1100, e per il combinato disposto dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, possono essere attribuiti in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione, per i territori di loro competenza.
Testo in vigore dal 30 novembre 1954 al 15 marzo 1963
