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Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria e' autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:

  • a)alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sul costo dei lavori di competenza privata da eseguire in connessione col programma straordinario finanziato ai termini del precedente art. 1;
  • b)al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'art. 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1100, e per il combinato disposto dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, possono essere attribuiti in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione, per i territori di loro competenza. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 108

2

La L. 3 febbraio 1963, n. 108 ha disposto (con l'art. 2) che "L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di opere di trasformazione agraria e fondiaria, di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata, in lire 8 miliardi e 200 milioni".

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1954 al 15 marzo 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 108

    La L. 3 febbraio 1963, n. 108 ha disposto (con l'art. 2) che "L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di opere di trasformazione agraria e fondiaria, di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata, in lire 8 miliardi e 200 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art2 · fonte del testo