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[1]Il Corpo della Regia guardia di finanza e' comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo dei Regio esercito, e si compone del personale militare di cui ai seguenti organici:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Il personale della Regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, fino a complessive 744 unita' distribuite come appresso:

[4]Tenente colonnello............. 1

[5]Maggiore.................. 1

[6]Capitani.................. 8

[7]Tenenti e sottotenenti........... 25

[8]Marescialli maggiori............ 10

[9]Marescialli capi e marescialli ordinari... 14

[10]Brigadieri................. 30

[11]Sottobrigadieri............... 35

[12]Appuntati.................. 26

[13]Guardie................... 594 continua a far parte dei posti previsti per i servizi nazionali, ed e' quindi considerato nella posizione di comando.

[14]La disposizione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, riguardante il collocamento nella posizione di fuori quadro od in quella di comando del personale ivi considerato, ha effetto, per il personale della regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, unicamente nei riguardi di quello eventualmente eccedente - distintamente per grado - i quantitativi di cui al precedente comma.

[15]Non sono compresi negli organici di cui al primo comma, i militari della Regia guardia di finanza in servizio in Libia e quelli a disposizione di altre Amministrazioni, per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 18 dicembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art1 · fonte del testo