I sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nel Corpo medesimo, ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di fanteria alle condizioni all'uopo previste dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Testo vigente dal 19 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art5 · fonte del testo