I funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto possono ottenere, se militari in congedo illimitato della Regia guardia di finanza, la nomina a sottotenente di complemento dello stesso Regio corpo, prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio, purche' non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 19 aprile 1940
