I funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto possono ottenere, se militari in congedo illimitato della Regia guardia di finanza, la nomina a sottotenente di complemento dello stesso Regio corpo, prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio, purche' non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 19 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art4 · fonte del testo