[1]Le lettere a) e b) dell'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono sostituite come segue:

[2]«a) maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unita' del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;

[3]«b) brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo».

Testo vigente dal 19 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art7 · fonte del testo