[1]Le lettere a) e b) dell'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono sostituite come segue:
[2]«a) maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unita' del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;
[3]«b) brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo».
Testo vigente dal 19 aprile 1940
