Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1945 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il contributo degli iscritti all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, di cui all'art. 12 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni, e la ritenuta per l'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 5, lettera b) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura del 2 per cento.
tolto: Le concessioni previste dalle disposizioni vigenti per le dette Opere di previdenza saranno rivedute con decreti Reali da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art10 · fonte del testo