Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il contributo degli iscritti all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, di cui all'art. 12 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni, e la ritenuta per l'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 5, lettera b) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura del 2 per cento.

[2]Le concessioni previste dalle disposizioni vigenti per le dette Opere di previdenza saranno rivedute con decreti Reali da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e' ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1945.

Testo in vigore dal 30 novembre 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1939 al 30 novembre 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e' ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art10 · fonte del testo