Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari spettanti agli operai di ruolo e non di ruolo dello Stato sono corrisposte in quote giornaliere pari ad un trecentosessantacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo delle indennita' predette a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi.
tolto: Ciascuna quota giornaliera e' divisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art12 · fonte del testo