Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari spettanti agli operai di ruolo e non di ruolo dello Stato sono corrisposte in quote giornaliere pari ad un trecentosessantacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo delle indennita' predette a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi.
[2]Ciascuna quota giornaliera e' divisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
