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[1]L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari spettanti agli operai di ruolo e non di ruolo dello Stato sono corrisposte in quote giornaliere pari ad un trecentosessantacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo delle indennita' predette a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi.

[2]Ciascuna quota giornaliera e' divisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art12 · fonte del testo