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L'articolo 10 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e il secondo comma dell'articolo 9 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, sono abrogati.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
