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Nei confronti dei salariati non di ruolo di cui ai precedenti articoli 11 e 15 per i quali l'indennita' di caroviveri sia conglobata nella paga o retribuzione sara' considerato come indennita' di caroviveri, agli effetti dell'applicazione degli articoli stessi, un decimo della paga o retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
