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Nei confronti dei salariati non di ruolo di cui ai precedenti articoli 11 e 15 per i quali l'indennita' di caroviveri sia conglobata nella paga o retribuzione sara' considerato come indennita' di caroviveri, agli effetti dell'applicazione degli articoli stessi, un decimo della paga o retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art16 · fonte del testo