Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. 248 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La tabella A degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo dei segretari comunali, annessa al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive variazioni, e' sostituita dall'allegato IX alla presente legge.
tolto: Per il rimanente personale dei Comuni, nonche' per quello delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Societa' ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, gli organi rispettivamente competenti sono autorizzati a modificare le misure degli stipendi, supplementi di servizio attivo, retribuzioni, paghe o assegni analoghi, maggiorando quelle organicamente in vigore nel febbraio 1939-XVII con l'osservanza dei criteri previsti ai commi 3° e successivi del precedente art. 1. Nei riguardi, peraltro, del personale delle Associazioni sindacali ed Enti aderenti, legalmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, il cui trattamento agli indicati titoli ecceda le L. 2000 lorde mensili, detta maggiorazione non e' operativa sull'eccedenza.
tolto: Sono estese al personale di cui al precedente secondo comma le disposizioni dell'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili.
tolto: E' fatto divieto di adottare provvedimenti che attribuiscano al personale di cui trattasi miglioramenti sul trattamento economico in vigore nel febbraio 1939-XVII, maggiorato a norma del presente articolo.
tolto: Il precedente secondo comma non e' applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art17 · fonte del testo