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[1]La tabella A degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo dei segretari comunali, annessa al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive variazioni, e' sostituita dall'allegato IX alla presente legge.

[2]Per il rimanente personale dei Comuni, nonche' per quello delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Societa' ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, gli organi rispettivamente competenti sono autorizzati a modificare le misure degli stipendi, supplementi di servizio attivo, retribuzioni, paghe o assegni analoghi, maggiorando quelle organicamente in vigore nel febbraio 1939-XVII con l'osservanza dei criteri previsti ai commi 3° e successivi del precedente art. 1. Nei riguardi, peraltro, del personale delle Associazioni sindacali ed Enti aderenti, legalmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, il cui trattamento agli indicati titoli ecceda le L. 2000 lorde mensili, detta maggiorazione non e' operativa sull'eccedenza.

[3]Sono estese al personale di cui al precedente secondo comma le disposizioni dell'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili.

[4]E' fatto divieto di adottare provvedimenti che attribuiscano al personale di cui trattasi miglioramenti sul trattamento economico in vigore nel febbraio 1939-XVII, maggiorato a norma del presente articolo.

[5]Il precedente secondo comma non e' applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art17 · fonte del testo