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Per i personali degli Enti locali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o a regolamenti speciali di pensione, ai quali per effetto dell'applicazione della presente legge risulti attribuito uno stipendio, paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per lo stesso grado e relativa anzianita' di grado dai regolamenti organici locali in vigore al 30 novembre 1930-IX, detti assegni computati ai fini del trattamento di previdenza e delle relative ritenute nella misura prevista dai suddetti regolamenti organici locali.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
