Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per i personali degli Enti locali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o a regolamenti speciali di pensione, ai quali per effetto dell'applicazione della presente legge risulti attribuito uno stipendio, paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per lo stesso grado e relativa anzianita' di grado dai regolamenti organici locali in vigore al 30 novembre 1930-IX, detti assegni computati ai fini del trattamento di previdenza e delle relative ritenute nella misura prevista dai suddetti regolamenti organici locali.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art18 · fonte del testo