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[1]Gli attinenti derivanti dalla prima applicazione della presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1939-XVII.

[2]Peraltro l'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello Stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della citata legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, in base alle nuove misure delle competenze ivi previste.

[3]Salvo il disposto dei successivi articoli 5 e 6, gli aumenti stabiliti dalla presente legge non hanno effetto sulle indennita' e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, richiamati dall'art. 7 - primo comma - del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2322, ancorche' dette indennita' e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nella presente legge.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art2 · fonte del testo