Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le tariffe dei cottimi stabilite per i salariati dello Stato sono determinate sulla base della paga risultante dalla applicazione della presente legge.
tolto: Le singole Amministrazioni dovranno pero' rivederle in modo da consentire un guadagno non superiore al 24 per cento della paga stessa.
tolto: Le aliquote di maggiorazione di cottimo stabilite in misura inferiore a quella massima prevista dall'art. 28 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, sono variate in misura proporzionale a quella massima indicata nel precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art6 · fonte del testo