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[1]I compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo del personale salariato statale ed i soprassoldi di cui all'art. 230, lettera g) del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, determinabili, ai sensi delle disposizioni vigenti, in misura percentuale sulla paga o sulla retribuzione, si calcolano sulle paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione della presente legge. Le aliquote di maggiorazione stabilite per la determinazione delle competenze predette sono ridotte di un quarto.

[2]Il computo della misura dei premi di operosita' e di rendimento previsti dall'articolo 71 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e' eseguito sulle paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione della presente legge, ridotte di un quinto.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art5 · fonte del testo