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[1]Le tariffe dei cottimi stabilite per i salariati dello Stato sono determinate sulla base della paga risultante dalla applicazione della presente legge.

[2]Le singole Amministrazioni dovranno pero' rivederle in modo da consentire un guadagno non superiore al 24 per cento della paga stessa.

[3]Le aliquote di maggiorazione di cottimo stabilite in misura inferiore a quella massima prevista dall'art. 28 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, sono variate in misura proporzionale a quella massima indicata nel precedente comma.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art6 · fonte del testo