Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sara' destinato dalle singole Universita' ed Istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sara' altresi' devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui ai precedente art. 1. Almeno la meta' delle somme previste nel comma precedente dovra' essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art2 · fonte del testo