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L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Universita', di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia e' elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52. La determinazione della misura del contributo per ciascuna Universita' o Istituito sara' fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facolta' e degli studenti, il tipo delle Facolta', lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessita' dell'assistenza agli studenti. Qualora alle Universita' ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovra' tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

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