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Agli studenti puo' essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni Istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento. L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facolta' e scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Universita' o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico. I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni. E' consentito alle Universita' e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attivita' assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
