Art. 14 — COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1991, N. 243
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Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.
Testo in vigore dal 21 agosto 1991 al 22 dicembre 2008
