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Alle Universita' libere puo' essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 a compenso delle minori entrate determinate dalla entrata in vigore della presente legge. Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 21 agosto 1991

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