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Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sara' destinato dalle singole Universita' ed Istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sara' altresi' devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui ai precedente art. 1. Almeno la meta' delle somme previste nel comma precedente dovra' essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
