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Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
- a)per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se, negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;
- b)per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facolta', conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non piu' di un esame; o per la meta' se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media, di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non piu' di un esame;
- c)per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la meta' della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);
- d)per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi. E' in facolta' del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficolta' particolari inerenti al piano di studi di singole Facolta' scientifiche.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
