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Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione. L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto e' disposto nel secondo comma del successivo art. 5.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 1 gennaio 1996

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