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Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione. L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto e' disposto nel secondo comma del successivo art. 5.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1995, n. 549
4La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 19) che "nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, e' abolito il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1996 al 22 dicembre 2008
