Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1961 al 25 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' corrisposto nella misura:
- a)di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;
- b)di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla linea b) dell'articolo 23 della predetta legge.
Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 25 agosto 1967
