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A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' corrisposto nella misura:

  • a)di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge; 2
  • b)di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla linea b) dell'articolo 23 della predetta legge. 1
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 luglio 1967, n. 659

1

La L. 27 luglio 1967, n. 659 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e' aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi".

2

Il D.L. 30 ottobre 1967, n. 968, convertito senza modificazioni dalla L. 23 dicembre 1967, n. 1243, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dall'anno finanziario 1968, il contributo dello Stato a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie degli artigiani, previsto dall'art. 1, lett. a), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e' aumentato di un contributo integrativo di L. 1500 annue per ogni unita' assistibile. Il contributo integrativo dello Stato, di cui al precedente comma, e' erogato fino alla concorrenza complessiva annua di L. 18.000 milioni.

Testo in vigore dal 1 novembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1967 al 1 novembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 ottobre 1967, n. 968, convertito senza modificazioni dalla L. 23 dicembre 1967, n. 1243, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dall'anno finanziario 1968, il contributo dello Stato a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie degli artigiani, previsto dall'art. 1, lett. a), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e' aumentato di un contributo integrativo di L. 1500 annue per ogni unita' assistibile. Il contributo integrativo dello Stato, di cui al precedente comma, e' erogato fino alla concorrenza complessiva annua di L. 18.000 milioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-02-10;77~art1 · fonte del testo