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A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' corrisposto nella misura:
- a)di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;
- b)di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla linea b) dell'articolo 23 della predetta legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1967, n. 659
1La L. 27 luglio 1967, n. 659 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e' aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi".
Testo in vigore dal 25 agosto 1967 al 1 novembre 1967
