Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958-59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 febbraio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-02-02;48~art2 · fonte del testo