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Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 l'indennita' supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennita' o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennita' e il premio saranno liquidati in base all'aliquota, del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile. Le maggiorazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1 luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con l'aumento di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art2 · fonte del testo