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In caso di morte o di irreperibilita' dell'iscritto, la indennita' supplementare o premio di previdenza, in mancanza della, vedova, di figli minorenni e di orfane nubili maggiorenni, e corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art5 · fonte del testo