Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.

Testo vigente dal 14 febbraio 1949

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/1983

    Questione infondata
    28 luglio 1983

    a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21; c) dichiara la manifesta infondatezza…

    Art. 3 cost. · Art. 2 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 1 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 1 Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste

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  • Ordinanza n. 231/1983

    Questione inammissibile
    21 luglio 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21, nella parte in cui prevedono un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede in Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87 del 1953 - priva di motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 2 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-01-31;21~art1 · fonte del testo

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