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Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, e' elevato a lire 500 milioni.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1952 al 29 marzo 1957
