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Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, e' elevato a lire 500 milioni.1 23
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 febbraio 1957, n. 59
1La L. 8 febbraio 1957, n. 59 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento e' fissato in misura doppia di quella stabilita all'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512".
L. 22 dicembre 1960, n. 1614
2La L. 22 dicembre 1960, n. 1614 ha disposto (con l'art. 1) che "E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati."
L. 16 aprile 1962, n. 187
3La L. 16 aprile 1962, n. 187 ha disposto (con l'art. 1) che "Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, e' abolito."
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
