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Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

Testo in vigore dal 28 novembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1077~art1 · fonte del testo