((A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge e' concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato. Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e' conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

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