[1]Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono sostituiti dai seguenti

[2]"Art. 15. - I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato. Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte e' erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12. I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma, dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

[3]"Art. 16. - A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge e' concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato. Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e' conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette".

Testo vigente dal 6 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art12 · fonte su Normattiva