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Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e del secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 117 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1982.
Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 16 dicembre 2010
