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Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " alla data della pubblicazione del bando di concorso " sono sostituite dalle seguenti: "alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda". All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater,123-quinquies," e le parole: "nonche' l'articolo 17 del presente decreto legislativo";
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti". All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: " due membri " sono sostituite dalle seguenti: "un membro". Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: " Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, " sono soppresse. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n.579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, puo' ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati e' fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.

Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 4 maggio 2006

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;48~art11 · fonte su Normattiva