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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottuficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori della loro residenza, di cui all'art. 4, n. 22, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, e' elevato a lire 60 giornaliere. Il soprassoldo di cui al comma precedente non e' cumulabile con l'indennita' di missione.
Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010
