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Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati sul capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;337~art3 · fonte del testo