Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1950 al 23 novembre 1960. Leggi il testo vigente →
Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, e' ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1949, da lire 5 a lire 90.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 23 novembre 1960
