Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 novembre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, e' ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1949, da lire 5 a lire 90. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 ottobre 1960, n.1255
1La L. 20 ottobre 1960, n.1255 ha disposto (con l'art. 1) che " Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, e' fissato nelle seguenti misure: Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone... L. 500 Capitano........................... L. 450 Tenente e sottotenente.................... L. 400 Maresciallo.......................... L. 350 Brigadiere e vicebrigadiere.................. L. 300 Appuntato e carabiniere.................... L. 25
Testo in vigore dal 23 novembre 1960 al 9 ottobre 2010
