Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La misura massima dell'indennita', di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1940, n. 1868, e' elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue. La predetta indennita', nel caso di farmacie non di nuova istituzione, puo' essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a L. 120.000.
Testo in vigore dal 13 marzo 1950 al 22 dicembre 2008
