L'indennita' di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.
Testo vigente dal 21 agosto 1952
L'indennita' di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.
Testo vigente dal 21 agosto 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1076~art1 · fonte del testo