Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo precedente sono corrisposti, per l'anno 1953, per un numero di giornate corrispondente alla meta' di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia. Per lo stesso anno 1953 il maggior contributo previsto dall'articolo precedente per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e' applicato mediante un'addizionale al contributo per gli assegni familiari in ragione di lire 13,80 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;944~art2 · fonte del testo