A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia. A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;944~art1 · fonte del testo